Il Bollino Blu Caldaie rappresenta l’esito positivo seguito ad una serie di controlli effettuati sulla caldaia domestica. Si tratta di una certificazione che attesta, appunto, il corretto funzionamento dell’impianto e l’emissione di sostanze inquinanti, mediante i fumi di scarico, rigorosamente entro i limiti fissati dalla legge.
Indice dei Contenuti
COS’É IL BOLLINO BLU?
Il Bollino Blu Caldaie rappresenta l’esito positivo seguito ad una serie di controlli effettuati sulla caldaia domestica. Si tratta di una certificazione che attesta, appunto, il corretto funzionamento dell’impianto e l’emissione di sostanze inquinanti, mediante i fumi di scarico, rigorosamente entro i limiti fissati dalla legge.
OBBLIGATORIETÁ PER LEGGE.
Alla base dell’ormai famoso “Bollino Blu Caldaie” c’è, innanzitutto, il DL 192 del 19 Agosto 2005 secondo cui i controlli sulle caldaie e l’emissione di gas nocivi devono essere compiuti ogni quattro anni per tutte le caldaie esterne che hanno meno di otto anni di vita. Ma attenzione! Il Ministero dell’Ambiente, successivamente all’entrata in vigore di questa norma, ha altresì specificato come il termine dei quattro anni costituisca il limite massimo entro cui effettuare i controlli per il Bollino Blu. Inoltre, sempre dal Ministero, è giunta la specifica anche dell’importanza di rispettare eventuali altri termini temporali per i controlli che fossero eventualmente elencati nei manuali di manutenzioni delle caldaie redatti dalle singole case produttrici.
COME OTTENERE IL BOLLINO BLU.
Naturalmente il rilascio del “Bollino Blu Caldaie” avviene solo in seguito all’avvenuto controllo dell’impianto e dei suoi fumi di scarico. In caso di singole abitazioni sono gli stessi titolari a dover assumersi la responsabilità di far compiere il controllo, mentre nel caso dei condomini ad occuparsene saranno gli amministratori. L’esito dell’avvenuto controllo, ossia la certificazione del Bollino Blu deve poi essere comunicato all’ente preposto dalle singole Amministrazioni Locali.
COME COMUNICARE L’ESITO DEI CONTROLLI.
Due sono le strade da seguire per comunicare l’esito dei controlli e l’avvenuta certificazione agli Enti preposti:
1 grazie alla collaborazione di un manutentore abilitato (legge 46/90) che avendo svolto le operazioni di manutenzione e controllo delle fasi di combustione si preoccupa personalmente di compilare l’apposito verbale e di rilasciare il “Bollino Blu Caldaie”.
2 per mezzo di un’autodichiarazione in cui il singolo utente possessore di caldaia attesta il corretto funzionamento delle caldaie, l’esito positivo dell’esame dei gas di scarico allegandovi il Bollino Blu Caldaie” . Specifichiamo, però, come tale autocertificazione deve essere comunque accompagnata dal verbale compilato dal manutentore abilitato
DOVE COMUNICARE L’ESITO DEI CONTROLLI A ROMA.
La certificazione dell’avvenuto controllo deve essere inviata, per chi risiede a Roma e provincia, ad Acea Luce che è l’ente preposto. L’indirizzo è: Acea Luce, via delle Testuggini, 98/100 – 00143 Roma, unitamente ad un versamento di Euro 5,00 effettuato sul conto corrente postale n. 15 61 16 01 intestato ad Acea Luce Caldaie Sicure.
CONTROLLI DI VERIFICA A CAMPIONE.
La stessa Acea Luce interviene anche per compiere i controlli utili ad accertare che gli utenti svolgano le manutenzioni utili a riconoscere gli importanti Bollini Blu alle caldaie. Le verifiche vengono svolte a campione, non prevedono ulteriori spese per i proprietari degli impianti, non possono essere evitate e ogni visita viene preceduta dall’invio di una cartolina postale almeno venti giorni prima. Naturalmente il giorno della visita può essere spostata per ragioni di comodità dell’utente. Al termine della verifica dell’Ente preposto, inoltre, viene rilasciata una copia del documento di verifica che attesta l’effettiva emissione del Bollino blu.
Lascia un commento